RIBASSO DEL COSTO DELLA MANODOPERA AMMISSIBILE PER EFFICIENZA ORGANIZZATIVA (41.14)
In tema di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, è ammessa la facoltà per il concorrente di dimostrare che il ribasso operato sui costi della manodopera è giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale. Tale scostamento dai costi stimati dalla stazione appaltante non determina l'esclusione automatica dalla gara, bensì l'attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia. Il giudizio di congruità espresso dall'amministrazione in tale sede costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, il cui onere probatorio ricade interamente sull'operatore che contesta l'aggiudicazione.
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