Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA PER COSTI DELLA MANODOPERA INFERIORI AI MINIMI STIMATI DALLA STAZIONE APPALTANTE (41.14)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

L'esclusione automatica di un concorrente per aver indicato costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante è illegittima, in quanto viola il principio di partecipazione e il diritto dell'operatore economico di dimostrare la sostenibilità dell'offerta tramite la propria specifica organizzazione aziendale. Lo scostamento dai parametri tabellari o dalle stime di gara non costituisce un'ipotesi di esclusione de plano, ma impone l'attivazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia per valutare la congruità complessiva dell'offerta.

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