I COSTI DELLA MANODOPERA E GLI IMPORTI ASSOGGETTABILI A RIBASSO NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (41.14)
Osserva questo collegio che, nella fattispecie, sussiste la violazione degli artt. 41, comma 14, e 110, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, risultando erroneo e, conseguentemente, palesemente incongruo ed inattendibile il costo della manodopera prospettato dalla contro-interessata, ragion per cui la stessa andava esclusa.
Più specificamente, in base all’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 (c.d. nuovo codice dei contratti pubblici): “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera […]. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Di talché, a fortiori, ai sensi dell’art. 110, comma 4, d.lgs. n. 36 cit.: “Non sono ammesse giustificazioni: a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”; vieppiù a mente dell’art. 110, comma 5, d.lgs. n. 36 cit.: “La stazione appaltante esclude l'offerta […] se […] è anormalmente bassa in quanto: […] d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13”; in base all’art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36 cit.: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.
Sul punto, le citate disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023 sono più perentorie, rispetto alle omologhe previgenti contenute negli abrogati codici dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
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