DETERMINAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA -VA CALCOLATO CON RIFERIMENTO ALL'IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO
Come già ampiamente statuito dalla sentenza appellata in conformità all’orientamento di consolidata giurisprudenza, il momento a cui si deve far riferimento per stabilire il rapporto tra costo della manodopera e importo totale del contratto è da individuarsi in quello della pubblicazione del bando, con riferimento, quindi, all’importo totale del contratto risultante dalla documentazione di gara. Tale rapporto non potrà più essere messo in discussione anche ove, per effetto dei ribassi offerti, dovesse risultare differente e superare la soglia del 50%; opinare diversamente, facendo riferimento al valore del contratto aggiudicato, condurrebbe ad un esito totalmente incerto, quante volte per effetto dei ribassi offerti il valore della manodopera inizialmente inferiore al 50% dovesse poi successivamente risultare superiore a tale percentuale.
Secondo la giurisprudenza più recente, il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo in deroga alla generale preferenza accordata a quello di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, trova giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali, ovvero caratterizzati da elevata ripetitività, oppure ove il costo della manodopera non risulti essere preponderante rispetto ad altri elementi di costo. Pertanto, si può affermare la piena legittimità e giustificazione di tale criterio di aggiudicazione con riferimento ai servizi di natura standardizzata.
“In sede di scelta del criterio per affidare un appalto pubblico, il nuovo Codice dei contratti circoscrive il ricorso al « minor prezzo » alle procedure per l'affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate; in tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico” (Cons. Sato, sez. V, 19 novembre 2020, n. 7182; 20 gennaio 2020, n. 444; sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609).
Nella fattispecie in questione il criterio del minor prezzo trova, dunque, giustificazione, come riconosciuto nella sentenza appellata, oltre che nella bassa intensità di manodopera, nella natura standardizzata del servizio.
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