Giurisprudenza e Prassi

RIBASSABILITÀ DEI COSTI DELLA MANODOPERA E CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA (41)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera, ancorché debbano essere separatamente indicati e non siano teoricamente soggetti a ribasso diretto se non tramite la dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale, costituiscono parte integrante della base d'asta su cui calcolare il ribasso percentuale complessivo. È legittimo l'operato della stazione appaltante che proceda alla rettifica della percentuale di ribasso indicata dal concorrente qualora quest'ultimo l'abbia erroneamente calcolata al netto dei costi del personale, purché tale correzione non modifichi l'offerta economica espressa in valore assoluto ma serva a renderla omogenea rispetto alle altre offerte e alle regole di calcolo della procedura.

"Sul punto la giurisprudenza di questo Consiglio è ormai consolidata nell'affermare che detto disposto normativo non ha affatto introdotto un regime di non ribassabilità dei costi della manodopera.

Con la sentenza 19 novembre 2024, n. 9255 questa sezione ha evidenziato che, dal combinato disposto degli artt. 41, 108 e 110 del Codice dei contratti pubblici, emerge la possibilità per l'operatore economico di incidere anche sui costi della manodopera, purché sia successivamente in grado di dimostrare, nell'ambito della verifica di anomalia, che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che risultano rispettati i minimi salariali. La medesima pronuncia ha sottolineato che l'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera sarebbe privo di significato ove tali costi fossero realmente sottratti in modo assoluto alla dinamica concorrenziale del ribasso.

I medesimi principi sono stati successivamente ribaditi dalle sentenze della sezione 29 aprile 2025, n 3611 e 2 luglio 2025, n. 5712, le quali hanno chiarito che i costi della manodopera continuano a fare parte dell'importo a base di gara e che la loro separata indicazione risponde ad esigenze di trasparenza e tutela dei lavoratori, senza incidere sulla determinazione della base economica dell'affidamento soggetta a ribasso.

Particolarmente significativa è poi la sentenza della sezione, 23 ottobre 2025, n. 8225 che ha chiarito che:

a) il ribasso percentuale va calcolato sull'intero importo posto a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera;

b) l'indicazione separata di tali costi consente all'operatore economico di manifestare alla stazione appaltante se intenda applicare il ribasso anche alla componente della manodopera ovvero alle sole altre voci economiche dell'appalto;

c) quando il concorrente indica un importo della manodopera identico a quello stimato dalla stazione appaltante manifesta la volontà di non ribassare quella specifica componente, fermo restando che la percentuale di ribasso va calcolata sull'intero importo a base d'asta, comprensivo del costo della manodopera.

Tale approdo è stato ulteriormente confermato dalla recente sentenza Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2026, la quale ha espressamente affermato che i costi della manodopera fanno parte della base di gara e che i concorrenti sono chiamati a formulare il ribasso complessivo sull'intero importo dell'appalto, non essendo consentito considerare la sola quota al netto della manodopera."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)