INDICAZIONE COSTO MANODOPERA - OMESSA INDICAZIONE - DIVIETO INTEGRAZIONE POSTUMA (95.10)
Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. presentata da ERAS S.r.l. - Procedura aperta per i lavori di realizzazione impianto fotovoltaico su edificio comunale adibito a municipio-scuola media. Importo a base di gara: euro 104.098,84 – CIG 854370151A - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di Episcopia (PZ). PREC 209/2021/L - PB
L'offerta economica deve indicare obbligatoriamente e separatamente i costi della manodopera in virtù di un obbligo legale previsto dall'articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016. I costi della manodopera che non siano stati indicati con l'offerta economica non sono suscettibili di integrazione in gara in occasione delle giustificazioni rese ai sensi dell'articolo 97, né in sede di soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9. Ove tuttavia sussista una "materiale impossibilità" che non consenta agli offerenti di indicare separatamente quei costi e derivante da circostanze idonee a "generare confusione" in capo agli offerenti, la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente, nell'ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.
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