AGGIORNAMENTI COSTI DEL LAVORO GIA' NOTI: VANNO CONSIDERATI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA E NON GIUSTIFICANO LA REVISIONE DEI PREZZI (41.13 - 60)
L'orientamento consolidato della giurisprudenza è nel senso che il meccanismo della revisione prezzi non può essere invocato per far fronte agli aumenti retributivi futuri dei lavoratori che fossero già prevedibili al momento dell'indizione della gara (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2025, n. 6638 e giurisprudenza ivi richiamata). Il giudice amministrativo ritiene infatti che <<l'aumento del costo del personale impiegato, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l'imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell'offerta presentata in gara». La lettura combinata degli artt. 41, CO. 13 e 108, CO. 9 del d.lgs. 36/2023 lascia emergere infatti «la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio ribasso complessivo, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi». Secondo la giurisprudenza, quindi, ammettere la possibilità di far fronte, attraverso il meccanismo revisionale, agli aumenti retributivi che fossero già noti al momento del bando, finirebbe innanzi tutto per snaturare la ratio dell'istituto, che è volta a garantire l'interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere l'equilibrio finanziario sulla cui base è avvenuta la stipula, e allo stesso tempo tutelare l'interesse dell'impresa a non subire alterazioni dell'equilibrio contrattuale per l'incremento dei costi sopravvenuti durante l'arco del rapporto. Inoltre, si finirebbe per consentire l'utilizzazione del meccanismo della revisione prezzi per revisionare i prezzi formulati in sede di offerta trasformandolo in una sorta di automatismo, per di più ancorato a evenienze già ampiamente prevedibili e calcolabili. Infine, ciò sarebbe incompatibile con la volontà del legislatore di responsabilizzare gli operatori economici allo svolgimento di una seria valutazione preventiva dei costi della manodopera.
La stessa giurisprudenza evidenzia come le disposizioni della lex specialis che operino un richiamo all'art. 60 del d.lgs. 36/2023 non possono essere interpretate come dirette a introdurre un automatico riconoscimento economico da parte della S.A. ad ogni scatto salariale previsto dai CCNL, pena la trasformazione della revisione prezzi in una sorta di indicizzazione. Inoltre, il giudice amministrativo rammenta che tale meccanismo non opera automaticamente bensì al verificarsi di particolari condizioni, non comportando quindi un diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale e demandando all'amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori normativamente imposti (Cons. Stato, n. 6638/2025 cit.).
Anche che, con riferimento alla generale possibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali sia in corso d'esecuzione che prima della stipula del contratto, la giurisprudenza la ammette al ricorrere di particolari circostanze di fatto che ne evidenzino la ragionevolezza e la plausibilità come «(i) il tempo intercorso tra la formulazione/presentazione dell'offerta e l'avvio delle prestazioni contrattuali», circostanza da considerare caso per caso in relazione al contesto economico; (ii) la necessità per la stazione appaltante di assicurarsi «di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a ristabilire l'originario equilibrio contrattuale»; (iii) in relazione alle circostanze sopravvenute, deve trattarsi «di sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di shock eccezionale»; (iv) deve ritenersi «preclusa la negoziazione di modifiche che non mirino al recupero dell'equilibrio iniziale del contratto che la gara stessa perseguiva ma che si presentino in grado di estendere in modo considerevole l'oggetto dell'appalto ad elementi non previsti, alterare l'equilibrio economico contrattuale originario in favore dell'aggiudicatario» (T.A.R. Sardegna, 16 novembre 2022, n. 770, T.A.R. Piemonte, 20 febbraio 2023, n. 180, e T.A.R. Piemonte, 28 giugno 2021, n. 667 ivi richiamata. Sul tema, delibera Anac n. 335 del 12 luglio 2023-AG1/2023).
Per quel che attiene al caso di specie, il decreto del Ministero del Lavoro del 19 marzo 2024 già contemplava gli aggiornamenti del costo del lavoro e le relative tabelle, compresi gli aggiornamenti del mese di luglio 2024, che quindi erano noti al momento dell'indizione della gara avvenuta con bando del 17 giugno 2024. Pertanto, essendo già stata prevista la decorrenza del rinnovo contrattuale del mese di luglio 2024, la circostanza invocata dall'istante relativa all'inatteso aumento del costo del lavoro dovuto all'aggiornamento di luglio 2024 non può essere considerata quale circostanza imprevedibile e sopravvenuta all'aggiudicazione, tale da giustificare una rinegoziazione prima della stipula del contratto bensì, come evidenziato dalla giurisprudenza, doveva essere seriamente e preventivamente valutata dal concorrente ai fini della formulazione della propria offerta.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui