RIBASSO COSTI MANODOPERA PER EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SEMPRE AMMESSO (41.14)
In materia di appalti pubblici, la clausola del disciplinare che prevede l'esclusione per ribassi sui costi della manodopera deve essere interpretata in armonia con il principio di libertà di organizzazione d'impresa. L'operatore economico mantiene il diritto di provare che la riduzione dell'importo offerto rispetto ai parametri medi sia l'effetto di un'ottimizzazione dei processi interni e di una superiore efficienza organizzativa, come previsto dall'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, salvo che la stazione appaltante non abbia espressamente previsto limiti più rigorosi e autovincolanti.
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