RIBASSABILITÀ DEI COSTI DELLA MANODOPERA QUALE COMPONENTE DELL'OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA (41.14)
L'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 non introduce un divieto indiscriminato di ribasso sui costi della manodopera; tali costi, pur scorporati dall'importo a base d'asta ai fini della trasparenza e della tutela salariale, restano parte integrante del prezzo complessivo offerto. Ne consegue che l'operatore economico può legittimamente offrire costi del lavoro inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante se giustificati da una più efficiente organizzazione aziendale, restando l'offerta soggetta al subprocedimento di verifica dell'anomalia per accertare il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili.
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