RIBASSABILITÀ DEI COSTI DELLA MANODOPERA PER EFFICIENZA ORGANIZZATIVA AZIENDALE (41.14)
In tema di appalti pubblici, l'indicazione dei costi della manodopera operata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 non costituisce un limite minimo invalicabile per le offerte economiche dei concorrenti. Gli operatori economici possono presentare offerte con costi della manodopera ridotti rispetto alla stima della lex specialis, a condizione che dimostrino, in sede di verifica dell'anomalia, che tale ribasso complessivo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, attesa la non totale equiparazione normativa tra costi della manodopera e oneri di sicurezza da interferenze.
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