Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO INDICAZIONE COSTI MANODOPERA LIMITATO AL PERSONALE IMPIEGATO STABILMENTE NELL'APPALTO (108.9)

CONS. STATO Sentenza 2026

L'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera nell'offerta economica, previsto dall'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, è limitato al personale dedicato stabilmente all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto; non sussiste tale obbligo per figure professionali con funzioni di supervisione e coordinamento che operano in maniera trasversale su più commesse aziendali, il cui costo non è direttamente modulabile in relazione al singolo appalto.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)