MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO: CCNL - MODIFICHE INTERVENUTE - NO EFFETTO RETROATTIVO (106.1)
Osserva questo collegio che, i rilievi mossi dalla ricorrente in ordine all’attuale insostenibilità dell’offerta impingono all’esecuzione della commessa, in merito alla quale occorrerà assicurare l’adeguamento dei livelli retributivi, ove modificati.
Del resto, a tale adeguamento si dovrebbe far fronte anche qualora il procedimento di gara non avesse subito la stasi prodotta dal contenzioso instaurato innanzi al Consiglio di giurisdizione della Camera e perciò, una volta avviato il rapporto sulla base dei costi della manodopera stimati, non si fosse posto per via contenziosa la questione riguardante l’obbligo di applicare i nuovi livelli salariali.
Il malinteso presupposto delle censure è, infatti, da riportare al tema del riequilibrio del contratto di appalto, che trova corrispondenza nelle previsioni del codice che consentono la modifica dei corrispettivi.
In particolare, l’art. 106 del d.lgs. 50/2016, evocato dalla ricorrente a fondamento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione, stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti” (comma 1, lett. c), n. 2).
Indubbiamente, in tale novero vanno ricompresi i contratti collettivi nazionali di lavoro e le disposizioni tecniche che, ove risultino caratterizzate da inderogabilità, sostanzieranno l’attivazione, da parte della stazione appaltante, dei rimedi manutentivi del contratto d’appalto.
... Per inciso, va osservato che il riequilibrio contrattuale costituisce oggi principio espressamente affermato nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 9 del d.lgs. 36/2023).
È, quindi, persuasivo quanto eccepito dall’Amministrazione, ossia che “le modifiche al CCNL che si applica ai lavoratori dipendenti nell’appalto oggetto della presente controversia sono intervenute successivamente alla presentazione delle offerte e alla verifica dell'anomalia, esse non hanno effetto retroattivo sugli obblighi economici dell'impresa rispetto all'offerta già formulata” (cfr. pag. 21 della memoria conclusiva), e ciò nel senso che non possono comportare in modo inopinato e retroattivo l’illegittimità.
Parimenti fondata è l’eccezione opposta per le previsioni tecniche, dovendosi convenire con la tesi della difesa erariale, secondo cui “la gara in questione è stata indetta sulla base della normativa e delle linee guida vigenti al momento della redazione del Capitolato (2017), e la Camera ha rispettato il quadro normativo allora applicabile” (cfr. pag. 24 della memoria conclusiva).
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