ILLEGITTIMO IL MODELLO DI OFFERTA CHE IMPEDISCE L'INDICAZIONE SEPARATA DEI COSTI DELLA MANODOPERA (108.9)
È illegittima la lex specialis di gara che, tramite un modello di offerta economica vincolato, impedisce ai concorrenti di indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza, precludendo l'adempimento di un obbligo previsto a pena di esclusione dall'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023. Parallelamente, il calcolo della base d'asta deve risultare da un'istruttoria completa che tenga conto di tutte le prestazioni contrattualmente previste, non potendo la stazione appaltante limitarsi a una stima dei costi del personale basata esclusivamente sullo storico del precedente affidamento se le nuove prestazioni risultano più onerose.
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