ILLEGITTIMA LA MODIFICA POSTUMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA INDICATI NELL'OFFERTA ECONOMICA (108.9)
È illegittima l'aggiudicazione di un appalto pubblico qualora l'operatore economico, dopo aver indicato in offerta costi della manodopera corrispondenti a quelli stimati dalla stazione appaltante, dichiari in sede di verifica dell'anomalia che tali importi includono l'utile aziendale e le spese generali. Tale condotta configura una violazione dell'obbligo di indicazione separata dei costi del personale e un'inammissibile modifica postuma di un elemento essenziale dell'offerta economica, non soggetta a soccorso istruttorio né a giustificazioni che ne mutino la sostanza quantitativa.
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