Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMA LA MODIFICA DEI COSTI MANODOPERA DERIVANTE DA MIGLIORIE TECNICHE (110.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Ordinanza
2026
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, non è consentito all'operatore economico modificare la natura delle prestazioni offerte come migliorie tecniche definendole 'facoltative' al fine di giustificare il mancato incremento dei costi della manodopera. L'offerta di ore lavorative supplementari rispetto al minimo previsto determina un aumento del costo del personale che deve essere puntualmente allocato, pena l'alterazione di un elemento essenziale dell'offerta negoziale non emendabile.
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