ILLEGITTIMA L'INCLUSIONE DEI COSTI DEL PERSONALE TECNICO DEDICATO NELLE SPESE GENERALI (41.14)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera non si limita agli operai in senso stretto, ma si estende a tutte le figure tecniche e professionali che la struttura organizzativa dell'offerente destina stabilmente alla specifica esecuzione dell'appalto. L'omessa separata indicazione di tali costi, o la loro impropria allocazione nelle spese generali, non è sanabile in sede di verifica dell'anomalia poiché comporterebbe una modifica inammissibile degli elementi compositivi dell'offerta economica iniziale.
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