Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER DISCREPANZA DEI COSTI MANODOPERA SE I MODELLI SONO EQUIVOCI (41.14)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE Sentenza 2026

È illegittima l'esclusione di un operatore economico per violazione del principio di immodificabilità dell'offerta qualora la discrepanza tra i costi della manodopera indicati nel modello di offerta economica e quelli reali dichiarati in sede di verifica di congruità derivi da clausole della lex specialis tra loro contraddittorie o equivoche. L'errore del concorrente indotto da modelli di partecipazione fuorvianti, se non altera il ribasso complessivo e se il costo reale risulta congruo, ha natura puramente formale e deve essere superato in ossequio ai principi di risultato e collaborazione.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati