ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA PER RIBASSO SUI COSTI DELLA MANODOPERA (41.14)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, e 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera, seppur scorporati dall'importo assoggettato a ribasso negli atti di gara, non sono in assoluto insuscettibili di ribasso. La conseguenza per l'operatore economico che applichi il ribasso anche a tali costi non è l'esclusione automatica dalla gara, bensì l'obbligo per la stazione appaltante di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta, consentendo al concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale nel rispetto dei minimi salariali inderogabili.
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