ILLEGITTIMA L'ALLOCAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA NELLE SPESE GENERALI PER GIUSTIFICARE L'OFFERTA (108.9)
Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico ha l'obbligo di indicare separatamente nell'offerta economica i costi della manodopera a pena di esclusione. Ne consegue che è illegittima l'aggiudicazione disposta in favore di un concorrente che, avendo indicato costi della manodopera irrisori, tenti di dimostrare la sostenibilità dell'offerta allocando ex post tali oneri all'interno delle spese generali in sede di giustificazioni, poiché tale modus procedendi comporta una rettifica inammissibile di un elemento costitutivo dell'offerta economica.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

