IL RIBASSO SI APPLICA SULL'IMPORTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DEI COSTI DELLA MANODOPERA (41.14)
È legittima l'esclusione del concorrente che applichi il ribasso percentuale offerto non all'importo complessivo a base di gara, ma solo alla parte di esso depurata dai costi della manodopera. L'obbligo di indicazione separata dei costi del personale ex art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023 serve a garantire la trasparenza e la verifica del rispetto dei minimi salariali, ma non autorizza l'operatore a modificare unilateralmente la base di calcolo del ribasso definita dalla lex specialis, rendendo in tale caso l'offerta economica indeterminata e non sanabile.
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