Giurisprudenza e Prassi
IL RIBASSO SI APPLICA ALL'IMPORTO COMPRENSIVO DEI COSTI DELLA MANODOPERA (41.14)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2025
L'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 non determina la totale equiparazione tra costi della manodopera e oneri di sicurezza fissi; mentre i secondi sono immodificabili, i primi possono essere oggetto di ribasso qualora l'operatore dimostri che la riduzione derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, non potendo la stazione appaltante imporre un limite minimo invalicabile all'offerta economica.
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