IL RIBASSO NON PUÒ RIGUARDARE I COSTI DELLA MANODOPERA E GLI ONERI DELLA SICUREZZA (41.14)
È illegittima l'ammissione alla procedura di gara di un operatore economico che applichi il ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base d'asta comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza. In forza dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, tali voci sono sottratte al confronto concorrenziale e devono essere preventivamente scorporate dal valore soggetto a ribasso; l'inosservanza di tale precetto determina l'inammissibilità dell'offerta per difformità dai documenti di gara ex art. 70, comma 4, del medesimo decreto.
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