GIUDIZIO DI ANOMALIA E CONGRUITA': ESPRESSIONE DI DISREZIONALITA' TECNICA
Il giudizio di anomalia e di congruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, censurabile esclusivamente qualora l’istruttoria della stazione appaltante risulti inficiata da macroscopica irragionevolezza o travisamento dei fatti. In materia di costi della manodopera, la mancata applicazione di accordi integrativi territoriali non inficia la legittimità dell'aggiudicazione qualora l'incidenza economica degli stessi risulti marginale rispetto al costo medio esposto. Parimenti, in assenza di iscrizione ai fondi di previdenza integrativa e bilateralità, l'impegno dell'operatore economico a garantire prestazioni equivalenti o l'erogazione diretta delle stesse soddisfa i requisiti di tutela del lavoratore.
«Il giudizio di congruità dell'offerta, espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, è sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti [...] l'applicazione della tabella redatta su base regionale non avrebbe comunque potuto incidere sulla congruità del costo medio esposto [...] rappresentando, dunque un valore assolutamente marginale e del tutto trascurabile» (cfr. Cons. Stato Sez. V, 24 marzo 2026, n. 2466).
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