Giurisprudenza e Prassi

APPLICABILITÀ DELL'ECCEZIONE SUI COSTI DELLA MANODOPERA NELLE FORNITURE SENZA POSA IN OPERA (108.9)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2026

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, l'obbligo per l'operatore economico di indicare nell'offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza non trova applicazione nelle forniture di beni senza posa in opera. In sede cautelare, l'istanza di sospensione deve essere respinta qualora il danno prospettato sia meramente patrimoniale, difettando il carattere dell'irreparabilità necessario per la concessione della misura incidentale.

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