Giurisprudenza e Prassi

AMMESSO IL RIBASSO SUI COSTI DELLA MANODOPERA SE DERIVANTE DA EFFICIENZA ORGANIZZATIVA (41.14)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA Sentenza 2025

L'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera nell'offerta economica, previsto dall'art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, non comporta un divieto assoluto di ribasso degli stessi; l'operatore può legittimamente giustificare costi inferiori rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante se tali risparmi sono frutto di una superiore efficienza organizzativa aziendale, in conformità con l'art. 41 comma 14 del medesimo Codice. La valutazione di anomalia deve essere condotta in termini globali e sintetici, essendo precluso un sindacato giurisdizionale sulle singole voci di costo in assenza di macroscopica illogicità o errore di fatto.

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