Giurisprudenza e Prassi

MANCATA INDICAZIONE ONERI DI SICUREZZA NELL’OFFERTA – ESCLUSIONE (95.10)

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto: ex Prec. DIR 13/20/S – Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, co. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Comune di Porcari Procedura aperta per l’affidamento del reference e progetti per la biblioteca comunale. Importo a base di gara: 60.000,00 euro. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Parere di precontenzioso reso con procedura semplificata e motivazione sintetica

Rilevato infatti che, sia negli atti di gara che nel modulo predisposto nell’offerta, non vi era alcun impedimento ad inserire l’indicazione dei costi ma soltanto non era specificata la suddivisione nelle due voci corrispondenti ad oneri della sicurezza e costi della manodopera, tale omissione non sembra rilevante né idonea a indurre in errore i concorrenti; ritenuto che la carenza inerisce un requisito essenziale dell'offerta e non è considerabile un'omissione formale, ma integra pienamente la violazione sostanziale della prescrizione di legge; ritenuto quindi che non sussistano nel caso di specie i presupposti e le circostanze che legittimano l’integrazione documentale – tramite l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio – dell’offerta carente della prescritta indicazione ex lege dei costi di sicurezza aziendale e della manodopera; nei limiti di cui in motivazione, si ritiene l’operato della stazione appaltante non conforme alla normativa di settore.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)