ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA PER RIBASSO SUI COSTI DELLA MANODOPERA (41.14)
I costi della manodopera non sono in assoluto insuscettibili di ribasso e l’eventuale divieto indicato nel bando va inteso come relativo. La conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera è, non l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 9 marzo 2026, n. 1151).
“Al fine di leggere e applicare correttamente la clausola della lex specialis, è significativo richiamare, solo quale supporto interpretativo, l'art. 41 comma 14 del D.Lgs. n. 36 del 2023 che, significativamente, opera una netta 'inversione di rotta' rispetto al D.Lgs. n. 50 del 2016 laddove dispone: [...] Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
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