COSTO DELLA MANODOPERA SUPERIORE A QUELLO STIMATO DALLA STAZIONE APPALTANTE: NON COSTITUISCE DI PER SÉ UN ELEMENTO DI ANOMALIA O ILLOGICITÀ (41)
In tema di procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, la discrasia tra il costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante e quello indicato dall'operatore economico – anche laddove quest'ultimo risulti sensibilmente superiore – non integra una causa di esclusione né un sintomo automatico di anomalia dell'offerta, trovando giustificazione nella specifica formulazione del preventivo e nell'organizzazione aziendale del concorrente.
"La circostanza che il costo stimato dalla aggiudicataria sia superiore a quello che era stato indicato nel disciplinare di gara, chiaramente al fine garantire la tutela dei lavoratori, non può essere considerato sintomo di irragionevolezza, né può costituire di per sé indice di contraddittorietà o di anomalia dell’offerta ma trova giustificazione proprio nella formulazione dell’offerta (monte ore e personale impiegato) in ragione del CCNL utilizzato [...], corrispondendo al Piano di Sicurezza e Coordinamento [...]".
L'omessa allegazione delle tabelle retributive ministeriali non determina l'esclusione del concorrente qualora tale onere non sia espressamente previsto dalla lex specialis a pena di decadenza.
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