COSTI DELLA MANODOPERA PER RISORSE AGGIUNTIVE: I COSTI DEL PERSONALE PER SERVIZI "A RICHIESTA" NON VANNO INDICATI NE' GIUSTIFICATI (95.10)
Come correttamente opposto dalla Stazione appaltante, trattandosi di risorse “aggiuntive” rispetto a quelle da impiegare nei servizi a canone, la cui entità concreta è incerta nell’an e nel quantum poiché strettamente ed inevitabilmente connessa ad esigenze che potrebbero verificarsi (o meno) nel corso del contratto, tali risorse da impiegare nei servizi a richiesta non dovevano essere indicate nell’offerta economica e non dovevano essere giustificate nell’ambito del subprocedimento di verifica di congruità del costo della manodopera e dell’offerta.
L’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prescrive che: “Nell’offerta economica l’operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a)”.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che il costo della manodopera di cui al citato art. 95, comma 10, va riferito ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili (Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786).
L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante – risponde all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione (art. 36 Cost., cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6306; V, 22 giugno 2020, n. 3972; V, 10 febbraio 2020, n. 1008); serve ad evitare, infatti, manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l’offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre.
Tale essendo la ratio della citata prescrizione, è gioco forza riconoscere che l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali che operano solo occasionalmente.
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