ILLEGITTIMA COLLABORAZIONE TRA PA CHE MASCHERA AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI (5.6)
La deroga all'evidenza pubblica prevista per gli accordi tra pubbliche amministrazioni è soggetta a condizioni restrittive e non può essere utilizzata per affidare attività tecniche a soggetti privati in posizione di terzietà rispetto alla Federazione partner, qualora sia previsto un compenso forfettario che remuneri prestazioni professionali. Tale schema negoziale, in cui l'ente pubblico partner funge da mera stazione appaltante delegata per professionisti privati, viola i principi di libera circolazione dei servizi e di concorrenza, non costituendo un effettivo esercizio congiunto di funzioni pubbliche.
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