CONTROLLO GIUDIZIARIO ANTIMAFIA SENZA EFFETTI RETROATTIVI SUGLI ATTI DI ESCLUSIONE LEGITTIMAMENTE ADOTTATI (34-BIS.7)
Il provvedimento di ammissione al controllo giudiziario sospende temporaneamente l'incapacità dell'operatore economico a contrattare con la Pubblica Amministrazione con effetti limitati al futuro, restando privo di efficacia retroattiva. Pertanto, l'ammissione non obbliga la stazione appaltante a reintegrare l'operatore raggruppato qualora quest'ultimo sia già stato legittimamente estromesso o sostituito in conseguenza dell'interdittiva antimafia, non potendo la misura giudiziaria travolgere atti amministrativi adottati nel rispetto del principio tempus regit actum.
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