AVVALIMENTO OPERATIVO - CONTRATTO - MANCATA INDICAZIONE RISORSE - NON SANABILE (89.1)
Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da GEOTER S.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. e IN.TEC. Soc. Coop. - Accordo quadro triennale per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, indagini geognostiche e strutturali, saggi e ripristini, finalizzati alla valutazione della sicurezza, ai sensi del DM 17.01.2018 e in ottemperanza all'OPCM 3274/2003, del patrimonio di edilizia scolastica di Roma Capitale, suddiviso in n. 4 lotti - Importo complessivo a base di gara: € 5.400.851,21 - Lotto 1 "Asili nido" € 1.387.794,53; Lotto 2 "Scuola dell'infanzia" € 1.488.642,73; Lotto 3 "Scuole elementari" € 1.272.859,19; Lotto 4 "Scuole medie" € 1251.554,76 – S.A.: Roma Capitale
La nullità del contratto di avvalimento per mancata specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria secondo le prescrizioni dell’art. 89, comma 1, del Codice non è sanabile attraverso l’acquisizione, mediante soccorso istruttorio, della dichiarazione di impegno resa dall’impresa ausiliaria nei confronti dell’impresa ausiliata e della stazione appaltante contenente l’indicazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione, anche se di data antecedente il termine di presentazione delle offerte
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