Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI ESCLUSI: IL MANCATO INVITO DI CINQUE SOGGETTI NON COMPORTA LA NULLITA' DEL CONTRATTO (27)

CORTE DI APPELLO DI BARI SENTENZA 2025

La Corte d'Appello premette che il contratto di finanziamento in esame, pur non essendo strumentale al "core business" ferroviario dell'impresa pubblica (settore speciale), rientra tra i "servizi finanziari" previsti dall’Allegato II A del D.Lgs. 163/2006. Pertanto, l'impresa pubblica era effettivamente tenuta a osservare l'art. 27 del Codice (invito a cinque concorrenti) in ossequio ai principi di derivazione comunitaria. Tuttavia, la Corte dissente dal primo giudice circa le conseguenze della violazione: richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 5664/2021), distingue tra "norme di validità" (che attengono alla struttura dell'atto) e "norme di comportamento" (che regolano la condotta della P.A.). La violazione di regole di evidenza pubblica "minimali" o semplificate, poste a tutela della concorrenza e non specificamente previste dalla legge come causa di nullità genetica, non determina la nullità del contratto ex art. 1418 c.c., ma semmai responsabilità risarcitorie o sanzioni interne al sistema pubblicistico.

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