OBBLIGATORIO IL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE PER LA VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (193.3)
In tema di concessioni di servizi, la verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta tramite l'analisi del PEF non può prescindere dal coinvolgimento dell'operatore economico. I margini di opinabilità insiti nell'accertamento tecnico della congruità economica impongono alla Stazione Appaltante l'attivazione del contraddittorio procedimentale, al fine di supportare correttamente la decisione amministrativa; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della Legge 241/1990, stante la natura non vincolata delle valutazioni sulla sostenibilità dell'offerta.
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