NECESSARIO IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO PER L'ESCLUSIONE DA GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (96.6)
In tema di appalti pubblici, l'obbligo di contraddittorio previsto per l'accertamento del grave illecito professionale non è fungibile con lo scambio di contestazioni avvenuto nell'ambito della procedura di risoluzione del contratto per inadempimento, stante la diversa finalità dei due istituti: il primo mira a verificare l'integrità e l'affidabilità dell'operatore in vista di un nuovo affidamento, il secondo alla cessazione del rapporto in essere. Inoltre, è illegittima l'esclusione per ambiguità dell'offerta economica qualora la stazione appaltante non abbia esperito il soccorso istruttorio procedimentale per chiarire le modalità di applicazione del ribasso sui costi della manodopera, operazione che non viola il principio di immodificabilità se finalizzata a ricostruire l'originaria volontà negoziale tramite calcoli aritmetici.
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