QUALIFICAZIONE SOA DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE E SUPERAMENTO DEL CUMULO ALLA RINFUSA DOPO IL DECRETO CORRETTIVO (67)
In seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 209/2024 all'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023, la consorziata indicata come esecutrice da un consorzio stabile deve possedere autonomamente i requisiti di qualificazione prescritti dal bando per la categoria prevalente, restando preclusa la possibilità di attingere pro quota ai requisiti posseduti dal consorzio o dalle altre consorziate in assenza di un formale contratto di avvalimento. "L’approccio esegetico sposato da questo organo giudicante è in linea con la ratio sottesa alla modifica apportata all’art. 67 dal c.d. Correttivo, che nasce, evidentemente, dalla volontà di impedire che le consorziate eseguano i lavori (anche in parte) senza dotarsi – con lo strumento all’uopo previsto dalla disposizione (avvalimento) – dei requisiti richiesti (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 19 marzo 2026, n. 889; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 29 luglio 2025, n. 2481)".
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