INTERDITTIVA ANTIMAFIA CONSORZIO STABILE – SUBENTRO DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE NELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO D’APPALTO - VINCOLI
L'assenza ab origine dell' l'attestazione SOA per la specifica categoria e classifica richieste per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento non consente alla società consorziata di sostituirsi al Consorzio stabile, originariamente aggiudicatario, ma successivamente colpito da interdittiva antimafia, quale parte del contratto di appalto e quindi di assumere in proprio l'esecuzione dello stesso stante i limiti posti dalla disciplina normativa vigente in materia, che, essendo derogatoria rispetto al principio generale dell'immodificabilità soggettiva dei partecipanti, non può che essere di stretta interpretazione e dunque ammettersi nei soli casi tassativi espressamente previsti.
Considerato che condizione imprescindibile e comune a tutte le disposizioni codicistiche in materia di sostituzione/subentro di altro operatore economico in luogo di quello colpito da una delle circostanze enumerate dai commi 17 e 18 dell’art. 48, che ne impongano l’esclusione o la perdita dei requisiti per essere affidatario di una commessa pubblica, è che il primo «abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire» e che questo principio trova necessaria applicazione anche nel caso dei consorzi stabili laddove, come nel caso di specie, una società consorziata, individuata solo come esecutrice dei lavori, intenda sostituirsi al Consorzio aggiudicatario formale dell’appalto, e quindi proprio dante causa, nella titolarità del contratto.
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