Giurisprudenza e Prassi

CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’URGENZA: PRECLUDE ALL'APPALTATORE L’ESERCIZIO DEL POTERE DI RECESSO PER MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO (32)

TRIBUNALE DI NAPOLI SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, la consegna dei lavori in via d’urgenza, anche se parziale, realizza quel principio di esecuzione che vale a spostare la vicenda sul terreno dei diritti e degli obblighi reciproci, rendendo incompatibile la permanenza del potere di recesso previsto dall’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016. Una volta che l’operatore sia stato immesso nella disponibilità delle aree, lo scioglimento del vincolo non può essere ricondotto alla mera mancata stipula formale, ma deve essere valutato alla luce della disciplina dell'inadempimento nella fase esecutiva.

"La consegna in via d’urgenza... non ha natura di atto neutro o meramente preparatorio, ma integra l’atto attraverso il quale l’amministrazione immette l’aggiudicatario nell’esecuzione anticipata dell’appalto, dando così vita ad un rapporto sinallagmatico già operante sul piano dei reciproci obblighi" (cfr. Cass., Sez. Un., 11 marzo 2009, n. 6068).

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