OBBLIGO CORRISPONDENZA DELLE QUOTE DICHIARATE IN GARA - VERIFICA PA IN FASE ESECUTIVA - NECESSARIA (48.15)
Accertamento ispettivo per il controllo sull’esecuzione di alcuni contratti ai sensi dell’art. 213, comma 5, del d.lgs. 50/2016 presso le competenti sedi della Stazione Navale di Taranto. CIG: 76924656EE - 769575411B - 76957551EE - 7703201290 - Z1D2A4B9F0 - 8082593EBB - 8091975D01 - 8091998000 - Z392ADF397 - 817568872A.Fasc. Anac n. 3624/2021
I soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale devono rendere una dichiarazione relativa alla (in)sussistenza del conflitto di interesse, già al momento dell'assunzione dell'incarico; ove sorga un potenziale conflitto, il singolo dipendente ha l'obbligo di segnalare la situazione, cui segue il dovere di astensione e comunque di valutazione del conflitto da parte del responsabile individuato dalla stazione appaltante.
In riferimento alla violazione dell'art. 48 co. 15 d.lgs. 50/2016, deve mettersi in evidenza che, oltre alla erronea sottoscrizione della documentazione contrattuale (che, nel caso di specie, non ha dato luogo a contestazioni), appare opportuno che la stazione appaltante (e tutti i soggetti che per suo conto sono coinvolti nella fase di esecuzione contrattuale) svolga un'attenta verifica in ordine al rispetto della ripartizione delle quote delle lavorazioni promesse in offerta e pattuite in contratto, da parte degli eventuali raggruppamenti esecutori.
Ciò, in primo luogo, al fine di garantire la regolarità, anche formale, della documentazione contrattuale, ribadendosi che il mandatario e l'unico soggetto legittimato ad interagire con il committente (ex art. 48 co. 15 d.lgs. 50/2016).
In secondo luogo, deve ribadirsi che la committente pubblica e tenuta a verificare il rispetto di tale ripartizione, in quanto l'esecuzione delle lavorazioni in conformità alla quota assunta in gara dal singolo componente del RTI costituisce specifico obbligo contrattuale (fondato anche sull'art. 48 co. 4 d.lgs.50/2016) e, ove violato, potrebbe integrare un inadempimento contrattuale.
Peraltro, l'importanza del rispetto delle quote di esecuzione pattuite in contratto (e dichiarate in offerta) e stata recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia dell'UE (sentenza C-927 del 27.9.2021, par. 73-82) secondo la quale "quando in una gara viene richiesto, come requisito, la realizzazione di un determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell'appalto, un operatore economico può avvalersi degli introiti di un raggruppamento temporaneo di imprese del quale ha fatto parte, soltanto se ha effettivamente contribuito, nell'ambito di un determinato appalto pubblico, alla realizzazione di un'attività di tale raggruppamento analoga a quella oggetto dell'appalto pubblico per il quale detto operatore intende dimostrare la propria capacità economica e finanziaria".
Si prende atto, comunque, con favore dei controlli ulteriori in tal senso predisposti dalla stazione appaltate (come dichiarati nella nota del 21.12.2021) e, più in generale, si raccomanda di procedere ad un'attenta verifica, anche in fase di esecuzione, delle quote di ripartizione delle lavorazioni promesse in gara in caso di RTI esecutore.
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