CONFLITTO DI INTERESSI: IL VANTAGGIO DI UN O.E. PUO' ESSERCI ANCHE IL CASO DI ANTICIPATA CONOSCENZA DEGLI ATTI DI GARA (42.2)
Osserva questo collegio che, il conflitto di interessi, come sostenuto dalla giurisprudenza, si ricava in via presuntiva quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi - che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato - ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale, che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione; in particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25.08.2023, n. 7942).
In particolare, è stato condivisibilmente affermato (Cons. Stato, Sez. V, 14.05.2020, n. 3048) che, in materia di gare pubbliche, il conflitto di interessi di cui all’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 non è solo quello realmente accertato, ma anche quello potenzialmente esistente, come reso evidente dal riferimento normativo all’interesse personale del funzionario che possa essere “percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”; la disposizione, insomma, è latu sensu una “norma di pericolo”, nel senso che essa e le misure che contempla (astensione dei dipendenti) o comporta (esclusione dell’impresa concorrente) operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare.
La disciplina in materia tende ad anticipare la frontiera del contrasto a fenomeni corruttivi e comunque del rischio possibili vizi e condizionamenti della procedura e devono essere interpretate nel senso di considerare rilevanti situazioni che possano suscitare il dubbio che la sequenza selettiva possa essere stata influenzata da comportamenti inappropriati, tenuto conto che il vantaggio competitivo dell’aggiudicatario, potrebbe essere determinata anche solo dalla “anticipata conoscenza degli atti di gara o di possibile acquisizione di informazioni qualificate (afferenti al progetto e al capitolato), riservate e di specifico orientamento sulle aspettative e sui gradimenti della stazione appaltante” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20.08.2020, n. 5151).
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