SOSTENIBILITA' ECONOMICA - ANOMALIA DELL'OFFERTA
Secondo questo collegio, va ora osservato, in punto di diritto, che la stazione appaltante, nella valutazione di sostenibilità dell’offerta, deve in primo luogo verificare che questa non comporti una perdita per il contraente posto che, diversamente, si consentirebbe la presentazione di offerte predatorie confidando nella solidità finanziaria del gruppo o della società offerente, con conseguente rischio di marginalizzazione degli operatori economici più deboli e violazione del principio di concorrenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652; T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 6 agosto 2020, n. 154; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 6 febbraio 2020, n. 257).
Si deve pertanto ritenere in tale quadro che, come sostenuto dalle ricorrenti, il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata sia stato condotto in maniera non corretta, non avendo la stazione appaltante effettuato tutti gli approfondimenti necessari per accertare l’effettiva sostenibilità economica di tale offerta.
Le censure in esame sono quindi fondate.
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