GESTORE USCENTE - MANCATA COMUNICAZIONE INFORMAZIONI UTILI - APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E ILLECITO PROFESSIONALE (80.5.C)
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Il comma 3 dell'art. Articolo 4 (Concessioni di distribuzione del gas naturale), inserisce all’articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000 il comma 7-bis, il quale dispone che il gestore uscente è tenuto a fornire all’ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell’entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a trenta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l’ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: … c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;...), ossia costituire motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura.
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