CONCESSIONE DI SERVIZI: IL PEF E' CONGRUO ANCHE SE NON RIPORTA COSTI E RISCAVI DI SERVIZI DEFINITI EVENTUALI (185.5)
Nelle procedure di affidamento di concessioni regolate dal D.Lgs. 36/2023, è legittima l'offerta corredata da un Piano Economico-Finanziario che non computi analiticamente gli oneri e i proventi derivanti dal servizio di catering, qualora lo stesso, pur rientrando nell'oggetto della concessione, rivesta natura meramente eventuale e accessoria e il modello di PEF fornito dalla stazione appaltante non ne richieda espressamente l’inserimento. L’omissione non determina l'inattendibilità dell'offerta, poiché il PEF deve riflettere la concreta distribuzione del rischio operativo sulle prestazioni certe e predeterminabili, mentre per le attività eventuali sussiste in capo al concessionario un obbligo di mera disponibilità non suscettibile di puntuale pianificazione economica preventiva.
"Il PEF predisposto dall’aggiudicataria deve ritenersi coerente con le previsioni della lex specialis, non essendo stato richiesto dalla stazione appaltante di indicare anche i costi e i ricavi relativi ad una attività del tutto eventuale, ‘ancillare’ e non prevedibile"; "il concessionario, con riferimento al servizio di catering, deve solo assumere un obbligo di mera disponibilità, che naturalmente non può essere pianificabile in concreto, tenuto conto della concreta eventualità del servizio, nella redazione di un piano economico finanziario".
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