Giurisprudenza e Prassi
RIPARTIZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI TRA INGEGNERI E ARCHITETTI NELLE OPERE STRADALI
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
In materia di affidamento di servizi tecnici per opere stradali, la stazione appaltante non può imporre nella lex specialis l'utilizzo esclusivo di architetti per la direzione lavori, in quanto tali attività rientrano nelle competenze professionali degli ingegneri ai sensi dell'art. 51 del R.D. 2537/1925; l'eventuale presenza di vincoli storico-artistici può giustificare solo l'inserimento di figure di supporto professionale, senza intaccare il riparto legale delle competenze tecniche principali.
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