Giurisprudenza e Prassi

RIPARTIZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI TRA INGEGNERI E ARCHITETTI NELLE OPERE STRADALI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

In materia di affidamento di servizi tecnici per opere stradali, la stazione appaltante non può imporre nella lex specialis l'utilizzo esclusivo di architetti per la direzione lavori, in quanto tali attività rientrano nelle competenze professionali degli ingegneri ai sensi dell'art. 51 del R.D. 2537/1925; l'eventuale presenza di vincoli storico-artistici può giustificare solo l'inserimento di figure di supporto professionale, senza intaccare il riparto legale delle competenze tecniche principali.

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