LA COMPETENZA TERRITORIALE NELLE GARE A LOTTI SEGUE L'EFFICACIA SPAZIALE DEL SINGOLO LOTTO IMPUGNATO
In materia di appalti suddivisi in lotti, la competenza territoriale si determina in base al criterio dell'efficacia spaziale degli effetti dell'atto impugnato. Qualora il ricorso sia volto a censurare l'aggiudicazione di un singolo lotto destinato a produrre effetti diretti esclusivamente nell'ambito di una determinata regione, spetta la competenza al tribunale amministrativo periferico territorialmente corrispondente, a nulla rilevando che la stazione appaltante abbia sede in altra circoscrizione o che il bando sia unico per tutto il territorio nazionale.
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