Giurisprudenza e Prassi

LA COMPETENZA AL COMMISSARIAMENTO SPETTA AL PREFETTO DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (32.1)

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sentenza 2025

Ai fini dell'adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione prevista dall'art. 32, comma 1, d.l. 90/2014, la stazione appaltante va identificata nel soggetto che, dopo l'aggiudicazione, stipula il contratto divenendo parte del rapporto negoziale; ne consegue che la competenza territoriale appartiene al Prefetto del luogo ove ha sede l'amministrazione stipulante e non a quello del luogo ove ha sede la centrale unica di committenza o il soggetto incaricato del mero espletamento della gara.

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