COMPETENZA ESCLUSIVA DEL RUP PER L'ESCLUSIONE E OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO SUL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (31.3)
Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento che non siano specificamente attribuiti ad altri organi, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di esclusione, configurando una competenza funzionale e residuale non derogabile dal superiore gerarchico. Inoltre, l'esclusione per grave illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c) postula l'obbligatoria attivazione di un preventivo contraddittorio con l'operatore economico per valutarne l'integrità e l'efficacia delle misure di self-cleaning.
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