Giurisprudenza e Prassi

PRECLUSIONE DEL RILIEVO DI INCOMPETENZA DOPO LA PRONUNCIA ESPRESSA IN SEDE CAUTELARE (15.2)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2026

La statuizione espressa sulla competenza contenuta in un'ordinanza cautelare non impugnata preclude al giudice di primo grado il rilievo del difetto di competenza in sede di merito, prevalendo la disposizione speciale di cui all'art. 15, comma 2, c.p.a. sulla regola generale della rilevabilità d'ufficio fino alla decisione della causa. Il giudice ha inoltre il dovere di riqualificare la domanda giudiziale in base alla natura sostanziale del petitum, evitando di dichiarare l'incompetenza funzionale basata sul solo nomen iuris utilizzato dal ricorrente.

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