PRECLUSIONE DEL RILIEVO DI INCOMPETENZA DOPO LA PRONUNCIA ESPRESSA IN SEDE CAUTELARE (15.2)
La statuizione espressa sulla competenza contenuta in un'ordinanza cautelare non impugnata preclude al giudice di primo grado il rilievo del difetto di competenza in sede di merito, prevalendo la disposizione speciale di cui all'art. 15, comma 2, c.p.a. sulla regola generale della rilevabilità d'ufficio fino alla decisione della causa. Il giudice ha inoltre il dovere di riqualificare la domanda giudiziale in base alla natura sostanziale del petitum, evitando di dichiarare l'incompetenza funzionale basata sul solo nomen iuris utilizzato dal ricorrente.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

