Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE IL RICORSO CUMULATIVO SE IL GIUDICE NON HA COMPETENZA FUNZIONALE SULL'OTTEMPERANZA (113.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2026
Sussiste l'inammissibilità del ricorso proposto dinanzi al T.A.R. che cumuli la domanda di nullità per violazione del giudicato (formatosi su sentenza di secondo grado) con la domanda di annullamento per vizi propri degli atti di gara. La competenza funzionale inderogabile spetta al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta, e l'erronea instaurazione del rito ordinario non è suscettibile di sanatoria o conversione, investendo la mancanza di un presupposto processuale ontologicamente insanabile rilevabile d'ufficio.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

