INAMMISSIBILE IL RICORSO CUMULATIVO SE IL GIUDICE ADITO DIFETTA DI COMPETENZA SULL'OTTEMPERANZA (113.1)
È inammissibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale che cumuli la domanda di nullità di atti per violazione o elusione di un giudicato d'appello con la domanda di annullamento per vizi di legittimità. La competenza funzionale inderogabile del giudice dell'ottemperanza, individuata nell'organo che ha emesso la sentenza riformatrice, impedisce al giudice di primo grado di conoscere della domanda di nullità e, stante l'unitarietà del rapporto processuale instaurato con rito ordinario, travolge l'intero gravame senza possibilità di scissione o sanatoria retroattiva per rinuncia ai motivi.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

